Le soglie europee di 10 e 85 TJ cambiano il modo di individuare le imprese interessate. Per capire cosa fare occorre leggere insieme consumi, organizzazione aziendale e normativa italiana.
La Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica, conosciuta come EED, introduce un criterio che merita attenzione anche nelle piccole e medie imprese: per gli obblighi dell’articolo 11 il riferimento è il consumo energetico. Una dimensione aziendale contenuta, quindi, non basta a escludere un’impresa dal nuovo quadro europeo. [1]
Le soglie da conoscere
Il confronto si effettua sulla media annua dei tre anni precedenti, considerando tutti i vettori energetici. Le equivalenze in GWh indicano energia complessiva, non soltanto elettricità.

| Consumo medio annuo | Previsione europea di base |
|---|---|
| Superiore a 10 TJ Circa 2,78 GWh | Diagnosi energetica per le imprese che non attuano un sistema di gestione dell’energia; successivi audit almeno ogni quattro anni. |
| Superiore a 85 TJ Circa 23,61 GWh | Sistema di gestione dell’energia certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali. |
Il calendario europeo indica l’11 ottobre 2026 per il primo audit delle imprese interessate e l’11 ottobre 2027 per il sistema di gestione. La soglia è formulata come “superiore a”: essere esattamente a 10 o 85 TJ non equivale a superarla. Queste sono le regole generali, da coordinare con esenzioni e disciplina applicabile. [1]
Italia: perché serve una precisazione
Il 1° ottobre 2026 la Commissione europea ha comunicato l’invio all’Italia di un parere motivato per il recepimento incompleto della EED, nell’ambito della procedura INFR(2025)0334. Il comunicato pubblico non elenca le singole disposizioni ancora mancanti. [3]
Non è quindi corretto dedurre da questa notizia, da sola, né che tutte le nuove soglie siano già operative in Italia né che nessuna disposizione sia stata recepita. Per la singola impresa occorre verificare il testo nazionale vigente, le disposizioni transitorie e gli obblighi già esistenti. La ricerca svolta per questo articolo non ha consentito di confermare un provvedimento definitivo di recepimento dell’articolo 11.
Il riferimento italiano da esaminare resta anzitutto l’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014 e successive modifiche, sul quale ENEA continua a pubblicare indicazioni e rapporti relativi alle diagnosi delle imprese. Non si deve presumere che un obbligo preesistente venga meno soltanto perché il consumo è inferiore a 10 TJ. [4]
Come fare una prima verifica dei consumi
Il lavoro iniziale consiste nel ricostruire il bilancio energetico: elettricità, gas naturale, altri combustibili e ulteriori forniture energetiche, espressi in un’unità comune. Occorre definire correttamente il perimetro dell’impresa, i siti e le attività da includere, verificando anche autoproduzione e autoconsumi, senza confondere energia acquistata, prodotta ed esportata. La Raccomandazione (UE) 2024/2002 è il riferimento interpretativo dell’articolo 11. [2]
Esempio illustrativo. Se i consumi complessivi risultano pari a 2,6, 2,9 e 3,2 GWh nei tre anni considerati, la media è 2,9 GWh/anno. Poiché 1 GWh equivale a 3,6 TJ, il risultato è 10,44 TJ/anno: superiore alla soglia europea di 10 TJ. È un primo indicatore da approfondire, non una dichiarazione automatica di assoggettamento.
Dalla diagnosi alle decisioni aziendali
Gli orientamenti europei prevedono che le raccomandazioni dell’audit si traducano in un piano d’azione concreto, da sottoporre agli amministratori. Il piano e l’avanzamento nell’attuazione devono essere pubblicati secondo le disposizioni previste, tutelando le informazioni riservate. [2]
Per l’azienda questo significa chiedere alla diagnosi risposte utilizzabili: dove si consuma, quali sprechi sono evitabili, quanto costa intervenire e come misurare il risultato. Un elenco generico di tecnologie non basta per decidere un investimento.
La ISO 50001 costituisce un riferimento per organizzare stabilmente questa attività: responsabilità, monitoraggi e obiettivi devono entrare nella gestione quotidiana. La certificazione va distinta dall’attività di consulenza: quest’ultima prepara e supporta il percorso, mentre la valutazione del sistema spetta all’organismo di certificazione. [5]
Da dove partire in azienda
- Raccogliere i dati degli ultimi tre anni: bollette, quantità di combustibili, misure di produzione e autoconsumo.
- Mappare impianti e attività: siti, reparti, orari di funzionamento e principali utilizzatori.
- Verificare gli adempimenti: diagnosi precedenti, certificazioni, scadenze e condizioni applicabili.
- Individuare le misure mancanti: il solo contatore generale spesso non consente di attribuire i consumi ai processi.
- Costruire le priorità: confrontare investimenti, risparmi attesi, manutenzione e continuità operativa.
Pompe, compressori, refrigerazione, climatizzazione e recupero del calore sono esempi di aree da analizzare in funzione del processo reale. Anche una regolazione più accurata o una diversa programmazione degli orari può meritare una valutazione prima di sostituire le apparecchiature.
In sintesi
La nuova EED non allarga soltanto l’obbligo: lo ridisegna attorno ai consumi e lo lega a un piano d’azione pubblico. In Italia aspettiamo ancora il decreto, ma i dati su cui verrà calcolata la soglia sono già nelle bollette degli ultimi tre anni.
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Fonti e riferimenti
- Direttiva (UE) 2023/1791, articolo 11.
- Raccomandazione (UE) 2024/2002, orientamenti sull’articolo 11.
- Commissione europea, pacchetto infrazioni del 1° ottobre 2026, sezione energia, INFR(2025)0334.
- ENEA, indicazioni operative sulle diagnosi energetiche.
- Bureau Veritas, certificazione ISO 50001; ENEA, operatori e certificazioni.