In breve
- Le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco sono le 80 elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011: se la tua non c’è, il regolamento non ti chiede la SCIA antincendio.
- Per molte attività conta una soglia: 400 m² per i negozi, 116 kW per le centrali termiche a combustibile, 25 kW per i gruppi elettrogeni.
- Se sei soggetto, la categoria A, B o C decide il percorso: SCIA prima di iniziare, progetto da valutare per B e C, rinnovo ogni 5 anni.
Chi apre o amplia un’attività tra Cortona, la Valdichiana e le province di Arezzo e Siena ci fa spesso la stessa domanda: “Devo fare la pratica dei Vigili del Fuoco?”. La risposta non dipende dalla sensazione di rischio, ma da un elenco preciso. Ecco come orientarsi con tre domande.
Domanda 1 di 3
Che cosa si fa, concretamente, nei tuoi locali?
Il riferimento è il DPR 1 agosto 2011, n. 151, il regolamento di prevenzione incendi. Il suo Allegato I elenca 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco: depositi di prodotti infiammabili, lavorazioni del legno, autorimesse, alberghi, scuole, uffici oltre una certa capienza, e anche impianti “di servizio” che molte aziende hanno senza pensarci.
Non conta solo l’attività principale. Un piccolo ufficio può non essere soggetto, ma se nello stesso edificio c’è una centrale termica a gas di potenza elevata o un gruppo elettrogeno, è quell’impianto a far scattare l’obbligo.
Per questo il primo passo è fare l’inventario di cosa c’è davvero: locali, depositi, impianti termici, gruppi elettrogeni, serbatoi.
Domanda 2 di 3
Superi la soglia?
Molte voci dell’Allegato I hanno una soglia sotto la quale l’attività non è soggetta. Tre esempi che incontriamo spesso nelle PMI del territorio:
400 m²
Attività 69 · Negozi
Locali di esposizione e/o vendita oltre 400 m² di superficie lorda, compresi servizi e depositi.
116 kW
Attività 74 · Centrali termiche
Impianti di produzione di calore a combustibile solido, liquido o gassoso oltre 116 kW.
25 kW
Attività 49 · Gruppi elettrogeni
Gruppi con motori endotermici e impianti di cogenerazione di potenza complessiva oltre 25 kW.
Due dettagli che cambiano spesso la risposta. Per i negozi il magazzino sul retro e i bagni si sommano alla superficie di vendita. Per gli impianti termici, una pompa di calore elettrica non è alimentata a combustibile e quindi non rientra nell’attività 74; se ci sono più apparecchi, il modo corretto di considerarne la potenza va valutato caso per caso con le regole tecniche applicabili.
Domanda 3 di 3
In che categoria rientri, e la pratica è in regola?
Se sei sopra soglia, l’Allegato I assegna una categoria A, B o C in base a dimensione e complessità. Per le tre voci viste sopra:
| Attività | Categoria A | Categoria B | Categoria C |
|---|---|---|---|
| 49 – Gruppi elettrogeni | fino a 350 kW | oltre 350 e fino a 700 kW | oltre 700 kW |
| 69 – Locali di vendita | fino a 600 m² | oltre 600 e fino a 1.500 m² | oltre 1.500 m² |
| 74 – Impianti termici | fino a 350 kW | oltre 350 e fino a 700 kW | oltre 700 kW |
La categoria decide il percorso:
- Categorie B e C: prima dei lavori serve la valutazione del progetto da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (art. 3), che si pronuncia entro 60 giorni dalla documentazione completa.
- Tutte le categorie: prima di avviare l’attività si presenta la SCIA antincendio (art. 4), con asseverazione di un tecnico abilitato. Il Comando effettua poi i controlli: per la categoria C con visita tecnica, per A e B anche a campione.
- Dopo: ogni 5 anni il titolare presenta l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5); per alcune attività il termine è di 10 anni.
La SCIA corrisponde ancora alla realtà? Un ampliamento del magazzino, una caldaia sostituita con una più potente o un nuovo gruppo elettrogeno possono cambiare la categoria o richiedere una nuova pratica.
Cosa fare in pratica
- Fai un elenco di locali, superfici lorde e impianti, con le potenze di targa.
- Confrontalo con l’Allegato I del DPR 151/2011.
- Recupera la SCIA esistente e la data dell’ultimo rinnovo.
Domande frequenti
Ho un negozio di 350 m² più un magazzino di 80 m²: sono soggetto?
La soglia dell’attività 69 si riferisce alla superficie lorda comprensiva di servizi e depositi. Sommando, superi i 400 m²: va verificato con le misure reali dei locali.
Ho sostituito la caldaia con una pompa di calore elettrica: l’attività 74 vale ancora?
L’attività 74 riguarda gli impianti alimentati a combustibile. Se nell’edificio non restano generatori a combustibile sopra i 116 kW, quella voce non si applica; restano da verificare le altre attività eventualmente presenti.
Ogni quanto va rinnovata la pratica antincendio?
Il DPR 151/2011 prevede l’attestazione di rinnovo periodico ogni 5 anni (10 anni per alcune attività elencate all’art. 5), oltre a una nuova pratica in caso di modifiche che aggravano le condizioni di sicurezza.
Vuoi sapere se la tua attività è soggetta?
Scrivimi VVF su WhatsApp con una breve descrizione di locali e impianti: ti dico se rientri nell’Allegato I e quale percorso serve.
Riferimenti normativi
DPR 1 agosto 2011, n. 151 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi (GU n. 221 del 22/09/2011, in vigore dal 07/10/2011), artt. 2, 3, 4, 5 e Allegato I: testo su Normattiva
31 ottobre 2026 — Nicola Fabrizi