Con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (pubblicato in G.U. n. 15 del 20/01/2026, in vigore dal 04/02/2026) l’Italia recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 (la cosiddetta RED III) e modifica in modo sostanziale l’impianto del D.Lgs. 199/2021 sulle rinnovabili.
Il messaggio è chiaro: non basta più “mettere un pannello” quando si costruisce nuovo. Dal 2026 le quote obbligatorie di rinnovabili (FER) si estendono in modo esplicito anche alle ristrutturazioni importanti e, in certe condizioni, anche al rinnovamento degli impianti termici.
Cosa cambia davvero per gli edifici: obblighi FER anche nelle ristrutturazioni
Il D.Lgs. 5/2026 introduce (o rafforza) l’obbligo di copertura dei fabbisogni energetici tramite FER non solo nelle nuove costruzioni / demolizioni-ricostruzioni / ampliamenti rilevanti, ma anche in caso di:
- Ristrutturazione importante di 1° livello (intervento su >50% della superficie disperdente + ristrutturazione dell’impianto termico):
40% su ACS e 40% su (ACS + climatizzazione invernale + estiva). - Ristrutturazione importante di 2° livello (intervento su >25% dell’involucro):
15% di copertura FER. - Rinnovamento degli impianti termici (in determinate condizioni):
15% FER, salvo “ostacoli insormontabili” tecnico-economici che il tecnico deve motivare in Relazione tecnica ex Legge 10.
Per gli edifici pubblici le percentuali sono incrementate (indicazione +5 punti percentuali).
Attenzione: senza rispetto degli obblighi, salta il titolo edilizio
Resta il principio (già presente nel quadro del D.Lgs. 199/2021) per cui la mancata ottemperanza agli obblighi di integrazione FER può portare al diniego del rilascio del titolo edilizio.
Tradotto: la “parte energia” non è un allegato secondario, è un pezzo che può bloccare la pratica.
Implicazioni operative per il progettista: Relazione ex Legge 10 più “pesante”
Nella pratica, la Relazione tecnica ex Legge 10 diventa ancora più centrale perché deve:
- Quantificare i fabbisogni (ACS, riscaldamento, raffrescamento) e la quota FER coperta.
- Dimostrare la conformità alle percentuali obbligatorie e, se necessario, motivare la non fattibilità (tecnica ed economica) valutando alternative tecnologiche.
Qui vale una regola di buon senso: se la soluzione “minima” per rispettare la quota FER è borderline, conviene progettare un mix (es. PdC + FV, oppure ibrido dove ha senso, o solare termico su profili ACS rilevanti) per ridurre il rischio di contestazioni in controllo.
Incentivi e requisiti: non basta installare, serve rispettare standard minimi
Il decreto interviene anche sui requisiti tecnici minimi degli impianti che accedono a incentivi (es. Conto Termico, Ecobonus, Bonus Casa), alzando l’asticella e allineando i criteri ai regolamenti europei di ecoprogettazione (Ecodesign).
Pompe di calore (PdC) e sistemi ibridi: novità pratiche
- Le PdC elettriche devono rispettare requisiti minimi Ecodesign; le prestazioni stagionali (es. SCOP) devono essere coerenti con test secondo UNI EN 14825 (dato dichiarato e validato).
- Per interventi incentivati è richiamata l’esigenza di regolazione evoluta (es. valvole termostatiche a bassa inerzia o sistemi modulanti su corpi scaldanti).
- In caso di “ristrutturazione degli impianti termici” (non semplice sostituzione del generatore), viene evidenziato l’orientamento verso soluzioni che garantiscano una quota di consumi ACS coperta da FER e si ribadisce la spinta a superare la “sola caldaia a condensazione” come soluzione incentivabile.
Fonti (normativa e approfondimenti)
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – testo in Gazzetta Ufficiale (GU n.15 del 20/01/2026, entrata in vigore 04/02/2026). (Gazzetta Ufficiale)
- Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) – EUR-Lex. (Eur-Lex)
- Nota tecnica di sintesi e dettagli operativi (obblighi FER in ristrutturazione, incentivi, requisiti minimi, ricarica EV, formazione). (BibLus)
- Inquadramento ENEA sulla RED III e sua entrata in vigore (20/11/2023). (Enea Efficienza Energetica)