Obblighi FER operativi dal 3 agosto 2026: quote, potenza minima e deroghe del nuovo Allegato III

Da lunedì 3 agosto 2026 i nuovi obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici non sono più un tema “in arrivo”: si applicano a tutte le pratiche edilizie presentate da quella data. A fare fede non è l’inizio dei lavori né la data di consegna del progetto al committente, ma la data di presentazione della richiesta del titolo edilizio: le pratiche protocollate entro il 2 agosto restano nella disciplina previgente, quelle presentate dal 3 agosto ricadono nel nuovo Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 (recepimento della Direttiva RED III).

Del quadro generale del decreto avevamo parlato a febbraio, alla sua entrata in vigore. Ora che gli obblighi sono operativi, vediamo come si applicano in concreto: percentuali, basi di calcolo, potenza minima, regole di installazione e vie d’uscita.


Quali interventi fanno scattare l’obbligo

L’Allegato III (Sezione A) si applica a:

  • edifici di nuova costruzione — restano assimilati, ai fini dei requisiti minimi, i casi di demolizione e ricostruzione e gli ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente o comunque a 500 m³;
  • ristrutturazioni importanti di 1° livello: intervento su oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio, unito alla ristrutturazione dell’impianto termico;
  • ristrutturazioni importanti di 2° livello: intervento su oltre il 25% della superficie disperdente lorda;
  • ristrutturazione dell’impianto termico (non la semplice sostituzione del generatore).

Le definizioni di 1° e 2° livello sono quelle del D.M. 26 giugno 2015, come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025 — il nuovo decreto Requisiti Minimi in vigore dal 3 giugno 2026, di cui abbiamo pubblicato una guida dedicata.


Le quote da rispettare

Intervento Quota FER Edifici pubblici
Nuova costruzione 60% dell’ACS e 60% di (ACS + climatizzazione invernale + estiva) 65%
Ristrutturazione importante di 1° livello 40% dell’ACS e 40% di (ACS + climatizzazione invernale + estiva) 45%
Ristrutturazione importante di 2° livello 15% di (climatizzazione invernale + estiva) 20%
Ristrutturazione dell’impianto termico 15% di (climatizzazione invernale + estiva) 20%

Due dettagli che nelle sintesi in circolazione spesso si perdono, ma che in relazione tecnica fanno la differenza:

  1. per nuove costruzioni e 1° livello il vincolo è doppio e contemporaneo: la quota va rispettata sia sul solo servizio ACS sia sulla somma dei tre servizi. Un edificio può soddisfare la somma e fallire la verifica sull’ACS, o viceversa;
  2. per 2° livello e ristrutturazione dell’impianto termico la base di calcolo è la sola somma di climatizzazione invernale ed estiva: l’ACS non entra nella base.

Niente scorciatoia “fotovoltaico + effetto Joule”

Gli obblighi non possono essere assolti con impianti a fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica destinata ad alimentare dispositivi per la produzione di calore a effetto Joule — salvo che l’unità immobiliare sia in classe energetica B o superiore. Tradotto: fotovoltaico più boiler elettrico a resistenza non basta, a meno che l’unità non sia già molto performante. Fotovoltaico più pompa di calore, invece, sì.


La potenza elettrica minima: P = k × S

Alle quote sui consumi si affianca l’obbligo di potenza minima da fonti rinnovabili installata sopra, all’interno o nelle pertinenze dell’edificio:

P = k × S [kW]

dove:

  • k = 0,05 per le nuove costruzioni e k = 0,025 per gli edifici esistenti;
  • S è la superficie in pianta al livello del terreno (proiezione al suolo della sagoma), in m². Le pertinenze non entrano nel calcolo di S, ma possono ospitare gli impianti;
  • per gli edifici pubblici la potenza risultante è incrementata del 10%.

Per pertinenza si intende l’impronta a terra del fabbricato più un’area con essa confinante non eccedente il triplo dell’impronta stessa. Attenzione: gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo, né sulle quote né sulla potenza.


Come vanno installati i moduli

  • Tetti a falda: moduli e collettori aderenti o integrati nella copertura, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
  • coperture piane: la quota massima, riferita all’asse mediano di moduli o collettori, non deve superare l’altezza minima della balaustra perimetrale; in assenza di balaustra, massimo 30 cmdal piano.

Il CTI è incaricato di predisporre linee guida applicative con esempi e calcoli numerici.


Esoneri e deroghe

L’obbligo non si applica se l’edificio è allacciato a una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente (art. 2, c. 2, lett. tt), D.Lgs. 102/2014) che copra l’intero fabbisogno termico per riscaldamento e/o raffrescamento. Sono inoltre esclusi gli edifici temporanei da rimuovere entro 24 mesi dall’ultimazione dei lavori (con temporaneità e termini di rimozione indicati nel titolo abilitativo) e gli edifici nella disponibilità dei corpi armati, quando incompatibili per natura o destinazione d’uso.

L’obbligo si estende invece anche ai beni culturali e paesaggistici — limitatamente a ville, complessi di valore estetico-tradizionale, centri e nuclei storici — e agli immobili soggetti a vincoli dei piani urbanistici: qui la valvola di sicurezza è la relazione tecnica, nella quale il progettista evidenzia l’eventuale incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela.

È infine ammesso, dove gli enti locali ne disciplinino le modalità attuative, assolvere quote e potenza installando gli impianti su un immobile pubblico anziché sull’edificio oggetto d’intervento.


Impossibilità tecnica o non convenienza economica

Se ottemperare è tecnicamente impossibile (vincoli, assenza di superfici idonee) oppure economicamente non conveniente — e questa seconda via è la vera novità del 2026 — il progettista lo dimostra nella relazione tecnica ex art. 8, c. 1, D.Lgs. 192/2005 (“ex Legge 10”), esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili: non basta scartarne una. Nei casi in cui la relazione non sia dovuta, la dimostrazione va comunicata al Comune secondo le modalità che ciascun Comune individuerà.

Attenzione, però: per nuove costruzioni e ristrutturazioni di 1° livello la deroga non è gratis. Scatta l’obbligo di ottenere un EP(H,C,W,nren) inferiore all’EP(H,C,W,nren) limite, calcolato sull’edificio di riferimento dotato delle efficienze di generazione della Tabella 1 dell’Allegato III: 1,54 per la climatizzazione invernale, 1,28 per quella estiva, 1,28 per l’ACS.


Controlli e conseguenze

Tutti i calcoli e le verifiche confluiscono nella relazione tecnica, una copia della quale è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio. La verifica del rispetto dell’obbligo spetta ai Comuni, con possibili ulteriori controlli regionali (art. 26, c. 7, D.Lgs. 199/2021). La conseguenza dell’inosservanza è la più efficace possibile: il diniego del rilascio del titolo edilizio (art. 26, c. 4). La parte “energia” della pratica è, a tutti gli effetti, un requisito abilitativo.


E in Toscana?

Le Regioni possono maggiorare i valori minimi nazionali (art. 26, c. 7). La Lombardia lo ha già fatto con la D.G.R. XII/6153 dell’11 maggio 2026, con maggiorazioni operative dal 1° gennaio 2027. Per gli interventi in Toscana, ad oggi, valgono le soglie nazionali riportate sopra. Il quadro è comunque destinato a muoversi: gli obblighi dell’Allegato III saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale per seguire l’evoluzione tecnologica — e la direzione è una sola: verso l’alto.


Cosa fare in pratica

Se stai per presentare una pratica edilizia, il primo passo è classificare correttamente l’intervento (1° livello? 2° livello? ristrutturazione dell’impianto termico?): da lì discendono quote, potenza minima e adempimenti. Il secondo è dimensionare il mix impiantistico — fotovoltaico, solare termico, pompa di calore, sistemi ibridi — in modo da rispettare i vincoli con margine, non al limite: in sede di controllo, un progetto borderline è un rischio.

Lo Studio segue l’intero percorso: verifica preliminare degli obblighi applicabili, dimensionamento degli impianti FER, relazione tecnica ex Legge 10 con le verifiche dell’Allegato III e, dove ricorre, analisi di non convenienza economica a supporto della deroga. Contattaci per una valutazione del tuo intervento.


Mappa concettuale

Fonti (normativa e approfondimenti)

  • D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 — G.U. Serie Generale n. 15 del 20/01/2026; art. 29: sostituzione dell’Allegato III al D.Lgs. 199/2021. (Gazzetta Ufficiale)
  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — Allegato III (testo vigente) e art. 26.
  • D.M. 26 giugno 2015 (Requisiti Minimi), come modificato dal D.M. 28 ottobre 2025.
  • D.Lgs. 192/2005, art. 8, c. 1 (relazione tecnica).
  • D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, art. 2, c. 2, lett. tt) (reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti).
  • I nostri approfondimenti: RED III recepita in Italia · Guida al nuovo Decreto Requisiti Minimi
Condividi sui social